(Pubblicata nel suppl. strao. n. 17 al Bollettino ufficiale
       della Regione Friuli-Venezia Giulia del 22 agosto 2005)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                    Prelazione in ambiti unitari
    1.  I  soggetti che esercitano il diritto di prelazione, ai sensi
dell'Art.  27  della  legge  regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme
procedurali  e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento
e   di  ricostruzione  delle  zone  colpite  dal  sisma  nei  settori
dell'urbanistica,  dell'edilizia  e  delle  opere  pubbliche),  sulle
unita' immobiliari ricostruite mediante intervento pubblico in comune
di  Venzone, frazione Carnia, e che hanno omesso di presentare idonea
istanza   di  contributo,  sono  collocati  nella  seconda  categoria
prevista  dal  comma 5-bis  dell'Art.  27  della  legge  regionale n.
63/1977.