(Pubblicata nel suppl. strao. n. 17 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 22 agosto 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Prelazione in ambiti unitari 1. I soggetti che esercitano il diritto di prelazione, ai sensi dell'Art. 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), sulle unita' immobiliari ricostruite mediante intervento pubblico in comune di Venzone, frazione Carnia, e che hanno omesso di presentare idonea istanza di contributo, sono collocati nella seconda categoria prevista dal comma 5-bis dell'Art. 27 della legge regionale n. 63/1977.